Il legislatore ha previsto per le StartUp Innovative una procedura di composizione della crisi aziendale. Il legislatore ha previsto che le StartUp Innovative siano soggetti non fallibili e ad esse viene applicata una specifica procedura che è quella prevista per le crisi da sovraindebitamento delle persone fisiche e degli altri soggetti non fallibili. In linea generale il procedimento prevede che, con il supporto del c.d. organo di composizione della crisi (previsto dalle Camere di Commercio) e mantenendo la gestione degli organi aziendali, quindi senza la nomina di un liquidatore o curatore. In pratica il procedimento prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti anche mediante cessione dei crediti futuri.Il piano di ristrutturazione deve essere approvato da almeno il 60% dei creditori e omologato dal tribunale. Una procedura semplice e poco traumatica per concludere l’impresa che non ha soddisfatto le aspettative. Ovviamente la procedura non esenta da eventuali frodi determinanti la bancarotta fraudolenta e, molto importante. Sicuramente in caso di crisi verranno valutate attentamente tutte le condizioni per l’esistenza dello status di StartUp Innovativa, in mancanza sarà applicata la disciplina delle srl ordinarie.