Per le StartUp Innovative è prevista una deroga alle disposizioni del Codice Civile, in particolare all’art. 2479 c. 5, grazie alla quale è possibile prevedere nello statuto l’opzione di emettere quote prive del diritto di voto.
E’ possibile quindi prevedere categorie di soci “di risparmio” che godono esclusivamente dei diritti patrimoniali e non di quelli amministrativi.
Questa tipologia di soci, nell’ambito delle StartUp Innovative sono detti soci crowd ad evidenziare che le quote senza diritto di voto sono tipicamente emesse nell’ambito delle raccolte di fondi attraverso l’Equity CrowdFunding. A prescindere dalla prospettiva di fare un round di finanziamento con l’Equity CrowdFunding, prevedere nello statuto la possibilità di emettere quote “crowd” può essere molto utile qualora si presenti l’occasione di fare aumenti di capitale dedicati a soci interessati esclusivamente ai benefici economici, senza ridurre le quote di controllo della propria azienda.